Riduzione dei tempi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: è possibile con i pagamenti tracciati
Nel nostro ordinamento esiste una norma, troppo spesso trascurata, che consente alle imprese di abbreviare di due anni il periodo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per notificare un avviso di accertamento all’impresa. Si tratta di una norma introdotta nel 2015 (con il Decreto legislativo 127/2015) che prevede appunto la riduzione dei termini di accertamento (Iva e imposte dirette) per i soggetti che effettuano esclusivamente pagamenti tracciati e documentano le operazioni attive con fattura elettronica e/o memorizzazione elettronica dei corrispettivi (fonte “Il Sole 24 Ore” del 3.10.2022).
BENEFICIARI: tutti i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
REQUISITI:
- Tutti i pagamenti di importo superiore a 500 euro devono essere effettuati/ricevuti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, o assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità (articolo 3 del decreto attuativo);
- Tutte le operazioni poste in essere devono essere documentate tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (Sdi) e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In presenza dei suddetti requisiti, l’Agenzia delle Entrate è costretta a notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (in luogo del quinto anno successivo).
ADEMPIMENTI: Per beneficiare dell’agevolazione è necessario indicare in dichiarazione dei redditi la sussistenza dei requisiti necessari (le società di capitali indicano il possesso dei requisiti nel modello Redditi 2022 al rigo RS269, mentre le persone fisiche e società di persone utilizzano il rigo è RS136).
ATTENZIONE !
Tale riduzione non è applicabile alla presenza anche soltanto di un pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati dalla normativa nel corso del periodo d’imposta.
Per chiarimenti potete scrivere a studiocavallini@studiocavalliniepartners.it