Consulenza alle imprese
Consulenza alle imprese - Crisi
21 Gennaio 2021

Rivalutazione dei marchi non iscritti in bilancio

Sabrina Cavallini

Per consentire di fronteggiare la crisi che molte imprese hanno affrontato nell’esercizio 2020, condizionato dal Covid-19, e per migliorare l’accesso al credito rafforzando la patrimonializzazione aziendale, il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa iscritti in bilancio.

La rivalutazione può riguardare anche “singoli beni” e deve essere eseguita nel bilancio chiuso al 31/12/2020.

In questo contesto rientrano anche i marchi di impresa, ammessi alla rivalutazione con la medesima imposta pari al 3%, anche nel caso in cui non siano stati iscritti in bilancio.

Tale precisazione è fondamentale poiché, dal dispositivo normativo, ciò non sembrava essere ammesso. Tuttavia, sia la giurisprudenza che la maggiore dottrina interpretativa, hanno ammesso pacificamente questa possibilità sia sulla base della finalità stessa della norma (agevolativa), sia sul fatto che i marchi, per natura, spesso vengono interamente spesati a conto economico nel primo esercizio (limitati costi inerenti) e quindi non iscritti in bilancio, senza però che la loro mancata iscrizione in bilancio ne comprometta per il fisco la “capacità potenziale” di generare plusvalenza tassabili. Per tali motivi si ritiene, quindi, pacificamente ammessa anche la rivalutazione dei marchi non registrati in bilancio.

Soggetti interessati alla rivalutazione

I soggetti ammessi alla rivalutazione sono i seguenti:

  • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate (anche se in contabilità semplificata);
  • società ed enti residenti in Italia;
  • società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni.

Sono interessati alla rivalutazione i soggetti IRPEF ed IRES che operano in regime di reddito d’impresa (e pertanto anche società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata) che non adottino i principi contabili internazionali.

La rivalutazione effettuata dovrebbe potersi conservare anche nell’eventuale bilancio consolidato. Tuttavia, con riguardo a quest’ultimo punto, si attende una pronuncia chiara da parte degli organi competenti.

Termine di effettuazione della rivalutazione

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 Dicembre 2019.

I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, eseguono quindi la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2020.

Limiti alla rivalutazione

Il valore netto contabile a seguito della rivalutazione, aumentato della maggiore quota di ammortamento stanziata a seguito della rivalutazione, non può superare il valore di mercato o il valore economico. Si procederà pertanto a determinare la rivalutazione, ossia l’ammontare dell’adeguamento di valore, tenendo conto dei limiti previsti dalla legge.

L’ammontare dell’adeguamento è pari alla differenza tra il “nuovo” valore, ed il costo fiscalmente riconosciuto iscritto in bilancio.

Possibili vantaggi della rivalutazione

  1. incremento degli ammortamenti, sia ai fini civilistici che fiscali, ammessi in detrazione in bilancio (a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2021) con conseguenti vantaggi fiscali anche rilevanti à tale vantaggio deve però essere adeguatamente valutato in quanto i costi relativi ai maggiori ammortamenti devono altresì risultare sostenibili dall’impresa negli esercizi successivi;
  2.  incremento del patrimonio netto sia per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile (già a partire dal bilancio dell’esercizio 2020) sia per migliorare la patrimonializzazione aziendale;
  3.  minori plusvalenze in caso di cessione (tale possibilità si matura a partire dal bilancio del 2024, ovvero soltanto se il bene viene mantenuto in azienda sino a tale data, si tratta del c.d. holding period);
  4. maggiore plafond (limite 5% manutenzioni ordinarie) per calcolare le manutenzioni deducibili ex articolo 102, comma 6, del TUIR (tale vantaggio si ottiene a partire dal bilancio del 2021);
  5. possibilità di riallineare il differenziale tra il valore contabile ed il valore fiscale dei beni.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni  è a disposizione il Dott. Matteo Orazzini – Tel. 0587 57267 – Email matteo.orazzini@studiocavalliniepartners.it

 

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