Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) viene riscritta una parte rilevante dell’art. 86, comma 4, del TUIR. La novità è netta: la rateizzazione delle plusvalenze non è più la regola, ma diventa un’eccezione limitata a due casi specifici.
Dal 2026, quindi, le imprese dovranno ripensare la gestione fiscale delle dismissioni di beni strumentali e delle operazioni straordinarie, soprattutto in ottica di liquidità e pianificazione.
Vediamo cosa cambia.
1. La nuova regola generale: tassazione immediata
A partire dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze di cui all’art. 86 TUIR, diverse da quelle su partecipazioni che rispettano i requisiti PEX (art. 87 TUIR), sono interamente tassate nell’esercizio di realizzo.
In altre parole:
- non sarà più possibile “spalmare” la plusvalenza su più esercizi;
- la tassazione avverrà tutta nell’anno in cui il bene viene ceduto.
Attenzione: la modifica riguarda solo il momento della tassazione, non il metodo di calcolo della plusvalenza, che resta invariato.
2. Quando la rateizzazione sopravvive: le due eccezioni
La nuova versione dell’art. 86, comma 4, TUIR ammette la rateizzazione solo in due ipotesi specifiche.
a) Cessione di azienda o ramo d’azienda
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, la plusvalenza può essere:
- tassata integralmente nell’anno di realizzo;
Oppure
- rateizzata in cinque esercizi (anno di realizzo + quattro successivi).
A condizione che l’azienda o il ramo d’azienda siano stati posseduti per almeno tre anni.
b) Società sportive professionistiche – diritti sugli atleti
Per le società sportive professionistiche, la plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dell’atleta può essere rateizzata in cinque esercizi solo se:
- il diritto è stato posseduto per almeno due anni;
- la rateizzazione riguarda esclusivamente la quota di plusvalenza proporzionale al corrispettivo in denaro.
La parte residua della plusvalenza, non collegata al corrispettivo monetario, resta invece interamente tassata nell’anno di realizzo.
3. L’opzione non è automatica: va esercitata in dichiarazione
Nei casi in cui la rateizzazione è ammessa, questa non opera automaticamente. L’impresa deve esercitare l’opzione in dichiarazione dei redditi.
In assenza di opzione:
- la plusvalenza sarà tassata integralmente nell’esercizio di realizzo, anche se ricorrono i requisiti per la rateizzazione.
4. Decorrenza: quali operazioni rientrano nelle nuove regole
La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
In pratica:
- soggetti con esercizio solare → dal 1° gennaio 2026;
- soggetti con esercizio “a cavallo” → dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025.
5. Impatto sugli acconti: attenzione alle simulazioni
Nel primo anno di applicazione, gli acconti continuano a essere determinati con il criterio storico, ma con una particolarità rilevante:
l’imposta del periodo precedente va ricalcolata come se fossero già in vigore le nuove regole.
Questo rende spesso necessaria una simulazione preventiva, per evitare:
- sottostime degli acconti;
- sanzioni e interessi in sede di versamento.
6. Effetti pratici: cassa e pianificazione fiscale
La nuova disciplina ha un impatto diretto sulla liquidità aziendale. Le dismissioni che generano plusvalenze (beni strumentali, immobilizzazioni immateriali, partecipazioni non PEX) possono concentrare IRES (e IRAP, se dovuta) in un unico esercizio.
Restano escluse dalla stretta le plusvalenze su partecipazioni che rispettano i requisiti PEX, che continuano a seguire la loro disciplina specifica.
Il punto di vista dello Studio Cavallini & Partners
Con la Legge di Bilancio 2026 si rafforza ulteriormente un principio ormai chiaro: la gestione fiscale consapevole non è più opzionale, ma parte integrante della strategia d’impresa.
La fine della rateizzazione generalizzata delle plusvalenze rende indispensabile:
- pianificare per tempo le dismissioni;
- valutare l’impatto finanziario delle operazioni straordinarie;
- gestire correttamente le scelte dichiarative.
In questo contesto, la consulenza preventiva diventa uno strumento essenziale per tutelare la liquidità e supportare decisioni imprenditoriali sostenibili nel tempo.



