Con la Risposta n. 156 del 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande interesse per imprese e professionisti del settore energetico: l’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) alle installazioni di impianti fotovoltaici. Un chiarimento atteso, che distingue con precisione quando il reverse charge si applica e quando, invece, deve essere emessa fattura con IVA ordinaria.
Come Studio Cavallini & Partners, riteniamo che comprendere questa distinzione sia fondamentale: perché una corretta interpretazione fiscale è una garanzia di trasparenza e tutela per operatori, installatori e committenti. Vediamo cosa cambia.
Cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate
Il principio del reverse charge — previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972 — stabilisce che in alcuni casi il debitore d’imposta non è il fornitore, ma il committente del servizio. La risposta n. 156/2025 chiarisce che questo meccanismo non si applica a tutti gli impianti fotovoltaici, ma solo a quelli che costituiscono parte integrante dell’edificio.
In particolare, l’Agenzia distingue tra due situazioni:
- Impianti integrati in un edificio:
Se l’impianto fotovoltaico è installato sul tetto e non è accatastato autonomamente, è considerato parte dell’edificio. In questo caso si applica il reverse charge.
- Impianti autonomi o agrivoltaici:
Non rientrano nel regime del reverse charge:- le centrali fotovoltaiche installate su lastrici solari o aree di pertinenza di fabbricati, accatastate autonomamente in categoria D/1 o D/10;
- gli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli, poiché non sono funzionali né serventi a un edificio.
Le parole dell’Agenzia delle Entrate
Come riporta l’interpello n. 156/2025:
“L’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1 o D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge.”
“Il descritto nesso funzionale con l’edificio non è rinvenibile per gli impianti agrivoltaici […] installati su un terreno agricolo e dunque non serventi a un edificio.”
Implicazioni pratiche
Sul piano operativo, il chiarimento ha conseguenze immediate per imprese e professionisti:
- per impianti accatastati autonomamente (D/1 o D/10) e impianti agrivoltaici su terreno agricolo, → le fatture devono essere emesse con IVA ordinaria;
- per impianti integrati in edifici, → resta applicabile il reverse charge.
In ogni caso, è essenziale verificare la categoria catastale e la destinazione d’uso dell’impianto prima di emettere o ricevere fattura. Una semplice disattenzione può comportare errori fiscali e sanzioni.
Perché è un chiarimento importante
La Risposta n. 156/2025 rappresenta un passaggio rilevante nella corretta interpretazione del regime IVA nel settore fotovoltaico. Definisce in modo chiaro il confine tra impianti edilizi e impianti autonomi, permettendo a installatori, imprese agricole e società energetiche di agire con maggiore certezza e coerenza normativa.
In un settore in continua evoluzione, dove le tipologie di impianti si diversificano rapidamente (dai tetti industriali agli agrivoltaici), avere una linea chiara sull’applicazione dell’IVA è fondamentale per pianificare correttamente le operazioni e garantire conformità fiscale.
Il punto di vista dello Studio Cavallini & Partners
Per noi di Studio Cavallini & Partners, questo chiarimento è un’occasione per riaffermare l’importanza della consulenza fiscale preventiva: conoscere nel dettaglio la qualificazione catastale e funzionale di un impianto consente di evitare contestazioni e ottimizzare la gestione amministrativa.
Ogni installazione ha una sua natura — edilizia, produttiva, agricola — e richiede un approccio mirato. La nostra attività di consulenza accompagna imprese e operatori del settore energetico nella corretta applicazione del regime IVA e nella pianificazione fiscale di nuovi progetti fotovoltaici.



