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Titolare effettivo

Di chi si tratta ed entro quando inviare la Comunicazione

Quando si parla di titolare effettivo dobbiamo far riferimento alla disciplina Antiriciclaggio nelle società di capitali.

Il decreto Lgs. N.231/2007 dispone infatti l’obbligo di identificare il “Titolare effettivo” cioè la persona fisica nel cui interesse viene resa la prestazione professionale oppure viene eseguita un’operazione.

Nelle società di capitali coincide con la persona fisica a cui si attribuisce la proprietà, diretta o indiretta oppure il controllo; dove ciò non è individuabile il titolare effettivo coincide con chi ha i poteri di rappresentanza, gestione o direzione della società.

Ma perché è importante individuarlo e darne comunicazione entro certi termini?

Per motivi di trasparenza, poiché sono frequenti casi di riciclaggio di denaro da parte di imprese di “copertura” che nascondono il vero titolare rendendo difficile rintracciare il beneficiario degli introiti.

Tale figura è diversa in base alla diversa natura giuridica della quale si parla:

  • Nel caso di società il titolare effettivo è colui che dispone della proprietà diretta (partecipazione > 25% del capitale) o indiretta (tramite società controllare, collegate, fiduciarie); nel caso in cui non si riesca a definire la figura si fa riferimento a chi detiene il controllo maggioritario di voti in assemblea, oppure legato a vincoli contrattuali particolari. In extremis alla persona fisica con poteri di amministrazione e direzione.
  • Nel caso di persone giuridiche private il titolare effettivo è colui che ricopre uno dei seguenti ruoli: fondatore, beneficiario, rappresentante legale.
  • Nel caso di Trust ed istituti affini, il titolare effettivo è colui che ricopre uno dei seguenti ruoli: costituente, fiduciario, guardiano, beneficiario, soggetto che controlla il Trust o i beni in esso conferiti in maniera diretta o indiretta.

Entro quando deve essere comunicato il titolare effettivo al Registro Imprese?

Il termine è di 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto interministeriale, ovvero entro il 09/08/2023 per le realtà già esistenti, mentre per le nuove costituzioni il termine è di 30 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese  (in caso di Trust dalla loro costituzione).

La pratica che viene inviata è telematica mediante le procedure previste dalla Comunicazione Unica al registro imprese della CCIAA competente per territorio.

Ogni anno i soggetti tenuti all’obbligo, devono confermare il titolare effettivo, possono decidere anche di farlo in concomitanza al deposito del bilancio.

Si ricorda che la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta sanzioni amministrative a danno della società, in virtù dell’articolo 2630 del Codice Civile, da 103 € a 1.032 €.